IMU 2025
Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025, 14:57
Con delibera di Consiglio nr. 66 del 03/12/2024 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2025
ALIQUOTE ANNO 2025
FATTISPECIE | ALIQUOTA |
Abitazione principale | esente |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 4,50‰ Detrazione € 200,00 |
Alloggi regolarmente assegnati dall’istituto autonomo per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, anche adibiti ad abitazione principale | 10,60‰ Detrazione € 200,00 |
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze | 5,60‰ |
Abitazioni tenute a disposizione | 10,60‰ |
Fabbricati rurali strumentali | 1,00‰ |
Terreni agricoli | 9,60‰ |
Fabbricati gruppo “D” | 10,60‰ |
Altri immobili | 10,60‰ |
Aree Fabbricabili | 10,60‰ |
Beni Merce | esente |
SCADENZE PER I VERSAMENTI
Le scadenze per i versamenti (stabilite dalla legge) sono: Acconto 16 giugno 2025 – Saldo 16 dicembre 2025
E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
L’IMU NON E’ DOVUTA PER LE SEGUENTI FATTISPECIE:
- Abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7);
- Immobili assimilati ad abitazione principale (ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) quali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 28, comma 1, del decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica previa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, a pena di decadenza, mediante apposito modello ministeriale, come previsto dall’art. 2 – comma 5 bis – del DL n. 102/2013.
Il Regolamento comunale prevede l’assimilazione ad abitazione principale anche per le seguenti categorie di immobili:
- l’unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
IMU PENSIONATI ESTERO
Per effetto dell’art. 1, comma 48, della L. n. 178/2020 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.
Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E., l’IMU deve essere corrisposta in misura intera.
IMU CANONE CONCORDATO
La Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) ha previsto un’agevolazione per gli immobili concessi in locazione a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
E’ prevista la riduzione della base imponibile al 75%.
L’agevolazione deve essere comunicata con modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno successivo all’anno d’imposta di applicazione con Attestazione di Rispondenza ex D.M. 16/01/2017.
IMU COMODATO GRATUITO
La Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) ha stabilito una riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
- l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali A/01 – A/08 – A/09 e non deve essere in comproprietà tra comodante e comodatario come confermato dall’Ordinanza n.37346/2022 della Suprema Corte di Cassazione;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula del contratto. L’agevolazione decorre dalla data di stipula ovvero dalla data di registrazione se successiva alla stipula di oltre 20 giorni di calendario.
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
- ll comodante deve possedere un solo immobile in Italia ad uso abitativo e avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all’unità immobiliare concessa in comodato, un’altra abitazione comunque non “di lusso” (A/01-A/08-A/09) adibita a propria abitazione principale.
I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno successivo all’anno d’imposta di applicazione. In mancanza di dichiarazione l’agevolazione non potrà essere concessa e l’eventuale minore versamento sarà recuperato con l’irrogazione di sanzioni e interessi moratori, fatta salva l’ipotesi di ravvedimento operoso entro i termini di legge.
Dal 2018, il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
I requisiti per poter applicare l’aliquota agevolata deliberata dal Comune sono i seguenti:
- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
- il contratto deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- il comodatario non deve possedere alcun immobile abitativo nel territorio Comunale e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’abitazione concessa in uso gratuito;
- le utenze devono essere intestate al comodatario o suo familiare.
Le agevolazioni sopra esposte sono cumulabili.
ESENZIONE IMU BENI MERCE (art. 1, comma 751, della Legge 160/2019)
Sono esenti dall’IMU, già a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione (Sent. Corte di Cassazione n.28806/2023).
ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E QUINDI NON UTILIZZABILI NE’ DISPONIBILI
Ai sensi dell’articolo 1, comma 81, della L. n. 197/2022, le unità immobiliari di qualunque categoria catastale sono esenti IMU a decorrere dal 01/01/2023 nel caso in cui tali immobili non siano utilizzabili, né nella disponibilità del proprietario/soggetto passivo e sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2 (reato di violazione di domicilio) o 633 (invasione di terreni o edifici) del Codice Penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti, esclusivamente in modalità telematica (FISCONLINE ed ENTRATEL) entro il 30/06/2025.
VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE LEGALE 2025
Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento operoso è pari al 2% annuo (Decreto del MEF del 10.12.2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024).
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento va effettuato in autoliquidazione con apposito modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice Comune”.
L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un comune diverso rispetto a Cassano d’Adda.
Codice Catastale Comune di Cassano d’Adda (Codice Comune): C003
Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, tramite home-banking sotto la voce "pagamento modello F24", nelle ricevitorie autorizzate al pagamento oppure sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione F24 Web.
Il pagamento della rata di acconto è effettuato in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno. Il pagamento della seconda rata è effettuato a conguaglio.
Ogni singolo importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Non si procede al versamento quando l’imposta annua (acconto + saldo) è inferiore ad euro 12,00.
I codici tributo per il versamento sono i seguenti:
- 3912 – Abitazione principale cat.A/01 – A/08 – A/09 e pertinenze (nei limiti di legge)
- 3914 – Terreni (agricoli e incolti)
- 3916 – Aree Fabbricabili
- 3918 – Altri Fabbricati
- 3925 – Immobili cat.D (quota Stato)
- 3930 – Immobili cat.D (quota Comune)
E’ riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale.
Il Portale dei Servizi Tributari del Comune di Cassano d'Adda permette di accedere alla propria posizione tributaria ed effettuare il calcolo dell’imposta dovuta. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati risultanti al servizio Tributi.
L’utente è invitato a verificare sempre che la situazione proposta corrisponda a quella effettiva prima di procedere al pagamento, poiché la banca dati non può essere aggiornata in tempo reale, viste le diverse tempistiche previste dalla normativa per l’acquisizione dei dati.
Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.